STATUTO

Art. 1
La Società Italiana di Podologia e Podoiatria (S.I.PeP.) è una libera Associazione Scientifica, di professionisti esercenti la professione sanitaria di Podologo, senza finalità di lucro, aliena da ogni discriminazione razziale, politica, religiosa e sociale che si propone di:

  • Riunire i professionisti Podologi ed altri cultori della Podologia, quale scienza di studio del piede;
  • Promuovere la conoscenza, l’approfondimento e la divulgazione della Disciplina Podologica;
  • Rappresentare gli interessi della categoria in ambito Istituzionale e Universitario.


Art. 2 – Sede

La S.I.PeP. ha sede permanente in Sanremo Corso Matuzia, 13 – 18038 (IM). 


Art. 3 – Scopi

La S.I.PeP. ha le seguenti finalità:

  • Svolgere attività di collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero della Giustizia, le Regioni, le Istituzioni Sanitarie Nazionali pubbliche e/o private.
  • Stabilire e incrementare i rapporti con Associazioni Nazionali e Internazionali aventi finalità analoghe e/o complementari.
  • Stabilire e incrementare i rapporti con Società scientifiche Medico-Chirurgiche, di Ortopedia, Fisiatria, Diabetologia, Reumatologia, Angiologia, Geriatria, Pediatria, Medicina dello Sport
  • Stabilire e incrementare i rapporti con Società scientifiche Associazioni di Podoiatria e di Podologia Nazionali ed Internazionali.
  • Intrattenere e sviluppare le relazioni con altri Enti Scientifici Pubblici e/o Privati, anche operanti in altro settore, utili agli scopi della Società o che abbiano le stesse finalità.
  • Curare e controllare l’organizzazione di Congressi, Incontri, Simposi, Giornate di Studio, Corsi di Aggiornamento, Workshop e Ricerche che si realizzano sotto l’egida della Società.
  • Promuovere e favorire Corsi di Studio, Aggiornamento e Ricerca inerenti la Podologia presso qualificate Istituzioni Nazionali e Internazionali, garantendone la qualità scientifica ed etico-professionale.
  • Diffondere Pubblicazioni Scientifiche realizzate sotto l’egida della Società.
  • Svolgere attività di prevenzione e cura del piede diabetico in collaborazione con le associazioni di diabetologia attenendosi alle linee guida internazionali.
  • Svolgere attività di prevenzione e cura del piede sportivo in collaborazione con le associazioni di medicina dello sport attenendosi alle linee guida internazionali.
  • Svolgere attività di prevenzione e cura del piede geriatrico, nonché di quello vascolare, neurologico, reumatico o metabolico in collaborazione con le associazioni di specifiche attenendosi alle linee guida internazionali.
  • Svolgere attività di collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Istituzioni Sanitarie nazionali pubbliche e/o private.
  • Provvedere all’istituzione di Borse di Studio e Premi, le cui finalità siano ritenute

consone agli interessi della Società.


Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione deriva dalla contribuzione annuale dei soci, da eventuali donazioni o elargizioni, lasciti e sussidi che pervengono all’Associazione per puro mecenatismo, da contributi dello Stato, Enti o Istituzioni Pubbliche o Private, da contributi di organismi Internazionali, da rimborsi derivanti da convenzioni, da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio. Sono accettabili elargizioni, donazioni o sponsorizzazioni provenienti da Enti o Ditte commerciali purché non tendano a far compiere alla Società o a qualunque Socio azioni di fatto o di opinione contrarie allo Statuto ed all’etica societaria. E’ vietato distribuire agli Associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o previste per legge.


Art. 5 – Anno Sociale

L’anno sociale corrisponde all’anno solare. La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione può essere sciolta con le maggioranze di cui al successivo art. 8. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe.


Art. 6 – Assetto Associativo

L’Associazione si compone di tre categorie di Soci: Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Affiliati.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che avendone fatto richiesta, ed accettando lo Statuto, siano in regola con il pagamento della quota associativa. Possono essere soci ordinari tutti i professionisti che operano nelle varie strutture e settori di attività del SSN o in regime libero professionale in possesso di Laurea in Podologia, Diploma Universitario di Podologo o altro titolo equipollente ai sensi della Legge n°42/1999 o successive norme, legittimamente abilitati all’esercizio della professione sanitaria di Podologo di cui al Decreto Ministeriale 666/1994.

Sono altresì ammessi tutti i professionisti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto appartenenti alla categoria professionale di Podologo. Sono considerati Soci Onorari coloro i quali si sono distinti per capacità e meriti riconosciuti in attività riguardanti lo sviluppo professionale, scientifico, accademico e culturale degli esercenti la professione sanitaria di Podologo ovvero in attività giuridiche ed amministrative e le personalità italiane e straniere che abbiano raggiunto particolare fama o contribuito a sviluppi di conoscenza e tecnica nel campo della Podologia e della Podoiatria.

I Soci onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea Generale.

Essi sono esenti dal pagamento della quota associativa potendo tuttavia, anche se Soci Ordinari, rinunciare a questo privilegio per conservare tutti i diritti dei Soci Ordinari. Sono Soci Affiliati gli studenti iscritti ai corsi di Laurea in Podologia e tutte le figure professionali del mondo sanitario che abbiano interesse nella Podologia.

Essi, pur non essendo in possesso del titolo per ricoprire la qualifica di soci Ordinari, vengono ammessi all’associazione al fine di favorirne lo sviluppo culturale e professionale, con pari opportunità formative e scientifiche.

I Soci Affiliati Studenti possono divenire Soci Ordinari appena conseguito il Titolo abilitante la professione, con il pagamento della relativa quota annuale. Per essere accettati quali soci ordinari, le domande di iscrizione devono essere vagliate da una Commissione costituita da 3 membri:

  1. Il Presidente;
  2. Il Past President;
  3. Il Segretario.

La Commissione decide a maggioranza dei suoi membri.

Attraverso l’eventuale diniego della Commissione è ammesso reclamo, entro sette giorni, al Consiglio Direttivo che decide con provvedimento inappellabile. I soci Fondatori, Ordinari e Affiliati sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale da versare alla Segreteria entro il 30 Dicembre del precedente anno. L’entità della quota può variare di anno in anno e viene stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ogni anno per l’anno successivo.

I soli Soci Ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto in Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Le cariche Associative possono essere ricoperte da Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota di iscrizione e con almeno tre anni consecutivi di regolare iscrizione all’Associazione.

La qualifica di socio non è trasmissibile e ne è esclusa la natura temporanea. Perdono il titolo di Soci Ordinari e l’anzianità societaria coloro che non abbiano pagato la quota associativa per due anni successivi e che, dopo esplicita richiesta, non regolarizzino la loro posizione amministrativa.

I Soci Ordinari, negli anni di mora, perdono il diritto a ricevere le pubblicazioni scientifiche della Società ed eventuali vantaggi riservati.

I Soci Ordinari e Affiliati potranno essere esclusi dall’Associazione nei seguenti casi:

  • Mancato pagamento della quota entro la scadenza del 30 dicembre e comunque previo almeno un sollecito da parte della Segreteria da effettuarsi con lettera a/r o e-mail;
  • Compimento di atti in contrasto con gli scopi dell’Associazione o di turbative alla civile convivenza della stessa, o in palese violazione del Codice Deontologico della Società.

Ciascun Socio è tenuto a conoscere lo Statuto dell’Associazione e le regole etiche del Codice Deontologico che si impegna a rispettare. La radiazione dalla Associazione, o altre sanzioni disciplinari minori, sono decise dal Collegio dei Probiviri, che dovrà comunicare il provvedimento al Socio con mezzi idonei; avverso tale provvedimento è ammesso appello, entro 15 giorni dalla notifica, innanzi il Consiglio Direttivo che si pronuncerà in via definitiva.


Art. 7 – Organi dell’Associazione

All’attuazione dell’assetto Associativo sono preposti i seguenti organi: l’Assemblea Generale dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Segretario; il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti.

Qualsiasi incarico ricoperto dai Soci nelle suddette cariche sociali è da ritenersi svolto a titolo gratuito, essendo esclusa ogni retribuzione.

Possono essere previsti rimborsi per le spese effettuate nell’espletamento dei suddetti incarichi, presentando giustificativi ufficiali in originale (fatture, biglietti e scontrini fiscali etc.) e sempre ottenendo prima le necessarie autorizzazioni da parte del Presidente.


Art. 8 – Assemblea Generale

L’Assemblea Generale dei Soci è sovrana e costituita da tutti i Soci Ordinari in regola col pagamento della quota di iscrizione.

Essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente che nominano un Segretario che cura la stesura del verbale redatto su un apposito registro.

L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l’anno, per esaminare ed approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell’Associazione relativi a ciascun esercizio che si conclude il 31 dicembre.

L’Assemblea Generale viene, inoltre, convocata in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessità o su richiesta del Presidente o di 1/3 del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 dei suoi membri Soci Ordinari.

L’Assemblea Generale dei Soci viene convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo nella sede che verrà scelta ogni anno. La convocazione avviene mediante avviso per corrispondenza ai Soci almeno 20 giorni prima della data fissata per l’adunanza: in caso di urgenza l’Assemblea Generale potrà essere convocata per e-mail almeno otto giorni prima della adunanza.

L’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno, nonché l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima ed in seconda convocazione.

In prima convocazione l’Assemblea Generale si ritiene regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei suoi membri; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

L’Assemblea Generale delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Ciascun socio non può presentare più di una delega, debitamente firmata dal Socio delegante purché ambedue in regola con il pagamento della quota associativa.

L’Assemblea Generale esaminando le proposte del Consiglio Direttivo delibera i temi e la sede del Congresso Nazionale che si terrà almeno ogni due anni. Le modifiche delle norme statutarie e lo scioglimento dell’Associazione sono adottate con la maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea.

Competenze dell’Assemblea Generale sono:

  • Nomina il Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio Direttivo uscente, vagliate le candidature;
  • Delinea gli indirizzi generali dell’attività della Società;
  • Approva la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
  • Approva i bilanci preventivi e consultivi e del rendiconto annuale del Segretario;
  • Approva i temi congressuali sulla base delle proposte pervenute al Consiglio Direttivo o dell’Assemblea stessa;
  • Approva le nomine a Socio Onorario proposte dal Consiglio Direttivo;
  • Approva le iscrizioni dei nuovi Soci;
  • Approva la radiazione di vecchi Soci;
  • Approva i regolamenti e le disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • Delibera sulle modifiche dello Statuto;
  • Delibera lo scioglimento e la liquidazione della Società;
  • Revoca il mandato al Consiglio Direttivo per gravi e motivate inadempienze;


Art. 9 – Consiglio Direttivo

La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo (CD) che si riunisce, per discutere le

vicende scientifiche, economiche e normative, su decisione del Presidente, mediante

lettera di convocazione spedita con almeno 15 giorni di anticipo od a richiesta di almeno

tre dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è formato da:

  • Presidente
  • Uno o due Vice Presidenti
  • Segretario/Tesoriere
  • Da due a sei Consiglieri, eletti tra i Soci Ordinari iscritti all’Associazione da almeno 3 anni consecutivi.

Il numero dei Consiglieri potrà essere variato in base alle esigenze della Società ed al

numero degli iscritti.

Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea, sulla base delle proposte pervenute, il

Presidente, il Consiglio Direttivo, i Soci Onorari, nonché i temi e le candidature a

organizzatore del Congresso annuale della Società. Le candidature dovranno pervenire

per iscritto al Presidente o al Segretario, almeno 30 giorni prima della data di

convocazione dell’Assemblea Generale.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea Generale ordinaria in

occasione del Congresso Nazionale della Società.

Le votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo avvengono durante l’Assemblea

Generale su liste proposte dal Consiglio Direttivo uscente.

Nelle liste verranno elencati i nominativi dei candidati ad ogni singola carica: Presidenti,

Vice Presidente, Segretario, Consiglieri.

I Soci inclusi nelle liste elettorali sono proposti:

  • Dal Consiglio Direttivo uscente;
  • Da almeno 30 Soci in regola che devono comunicare per iscritto al Presidente il

nominativo dei loro candidati al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea Generale.

Per la candidatura del Presidente fa testo quanto contenuto all’art. 17.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un biennio: i Consiglieri durano in carica un

mandato e possono essere rieletti per non più d due mandati consecutivi.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche analoghe in altre

associazioni aventi lo stesso oggetto e finalità, salvo per espresso consenso da parte del

Presidente e del CD.

Al Consiglio Direttivo spettano:

  • tutti i poteri per l’amministrazione sia ordinaria che straordinaria, tranne quelli che spettano all’Assemblea Generale;
  • la facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione delle finalità dell’Associazione stessa;
  • convocare l’Assemblea Generale annuale;
  • la responsabilità dell’andamento amministrativo della Associazione dandone il rendiconto consuntivo, previa valutazione prodotta dal Collegio dei Revisori dei conti,
  • da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  • pronunciarsi sui reclami avverso i provvedimenti della Commissione e del Collegio dei Probiviri di cui all’art. 6;
  • proporre il tema e il luogo del successivo Congresso Nazionale per l’approvazione dell’Assemblea Generale e indire durante l’anno manifestazioni scientifiche e culturali;
  • compiere tutti gli atti allo stesso riservati dal presente Statuto o delegati dall’Assemblea.

I poteri spettanti al Consiglio Direttivo possono essere delegati ad uno o più membri del

Consiglio stesso con apposita Procura Speciale: la suddetta Procura è conferita dal

Consiglio in forma scritta e a maggioranza qualificata di 2/3 dei Consiglieri stessi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando ne sia richiesto dal Presidente, o da 1/3 dei

Consiglieri con le stesse modalità dell’assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può essere riunito anche mediante i più moderni sistemi di

comunicazione (video conferenze, skype, ecc..)

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti:

in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità della riunione è necessaria la

presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente ovvero della maggioranza dei suoi

membri, il Consiglio Direttivo deve ritenersi decaduto rimanendo in carica per il disbrigo

degli affari ordinari fino alla sua sostituzione per la quale dovrà provvedere alla

convocazione dell’Assemblea Generale.

I processi verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono trascritti su apposito

registro.


Art. 10 – Presidente

Il Presidente della Associazione viene eletto dall’Assemblea Generale contestualmente

all’elezione del Consiglio Direttivo, dura in carica 1 mandato e può essere rieletto per non

più di due mandati consecutivi.

Per essere eletto il Presidente deve essere iscritto alla Società da almeno 5 anni.

Il Presidente della Associazione presiede l’Assemblea Generale dei Soci ed il Consiglio

Direttivo; sorveglia sul buon andamento amministrativo della Società, cura l’osservanza

dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Al Presidente, ovvero in sua assenza al Vice Presidente, spetta la rappresentanza legale

della Associazione di fronte a terzi in giudizio.


Art. 11 – Vice Presidente

Il Vice Presidente è designato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in

carica un mandato e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente per delega di quest’ultimo, congiuntamente al

Segretario, nei casi di sua assenza o grave impedimento.

In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente assume le funzioni il Segretario o

il Consigliere più anziano di età.


Art. 12 – Segretario

Il Segretario viene eletto dall’Assemblea Generale contestualmente all’elezione del

Consiglio Direttivo, dura in carica un mandato e può essere rieletto.

Al Segretario spetta:

  • di rappresentare formalmente l’Associazione e lo stesso, quindi, potrà compiere qualsiasi atto necessario o utile per l’Associazione medesima con responsabilità organizzativa conformemente agli obiettivi Associativi;
  • di comunicare le convocazioni del Consiglio Direttivo ed all’Assemblea dei Soci di cui espleta i verbali;
  • di coordinare le attività definite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo atte a promuovere l’intervento dell’Associazione per la realizzazione degli obiettivi;
  • di coordinatore i Delegati di Area (Nord, Centro e Sud);
  • di occupasi del contatto con i Soci;
  • di tenere l’archivio dei Soci;
  • di provvedere al sollecito del rinnovo annuale delle iscrizioni;
  • di fornire la documentazione necessaria ai Delegati di area per le attività locali;
  • di provvedere a quanto necessario per il reclutamento dei nuovi Soci;
  • in caso di indisponibilità del Presidente e del Vice Presidente rappresenta l’Associazione;
  • svolge anche la funzione di tesoreria dell’Associazione occupandosi della riscossione delle quote associative con emissione delle relative ricevute;
  • di effettuare il pagamento contro fattura di quanto previsto in caso di eventi sociali o
  • altre spese precedentemente approvate, deliberate o ritenute necessarie dal Consiglio Direttivo;
  • la riscossione di vaglia, assegni bancari, o altri titoli di credito intestati all’Associazione;
  • di stilare rendiconti mensili delle entrate e delle uscite ed ogni altro dato necessario al buon funzionamento dell’Associazione, da esibire su richiesta del Presidente o del Segretario;
  • collaborare alla redazione dei bilanci societari e dei budget annuali conformemente alle delibere del Consiglio Direttivo.


Art. 13 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti in seno all’Assemblea Generale su

eventuale proposta del Presidente iscritti all’Associazione da almeno tre anni alla data

dell’elezione e scelti tra i candidati che maggiormente hanno dimostrato dirittura morale e

capacità professionale.

Assume la qualifica di Presidente il proboviro con maggior anzianità di appartenenza alla

Associazione.

In caso di non unanimità vale l’indicazione del Presidente della Associazione.

I Probiviri durano in carica un mandato e sono rieleggibili; la carica di probiviro è

incompatibile con quella di altri organi dell’Associazione.

La riunione è convocata dal Presidente che ne informa il Consiglio Direttivo.

Il Collegio delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci, ivi compresa la radiazione e

giudica le controversie tra gli Associati, tra gli Associati e l’Associazione, su richiesta degli

interessati, e il comportamento degli Associati che contravvengono alle norme del Codice

Deontologico dell’Associazione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti, salvo il diritto di appello di cui

all’art.6.

In caso di mancato o distorto funzionamento del Collegio dei Probiviri o di uno o più dei

suoi membri, è potestà del Consiglio Direttivo di sospendere l’attività dell’intero Collegio

dei Probiviri o di uno o più componenti inadempienti.


Art. 14 – Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti in seno all’Assemblea

Generale su eventuale proposta del Presidente iscritti all’Associazione da almeno tre anni

alla data dell’elezione.

I Revisori durano in carica un mandato e non sono rieleggibili: in seno al Collegio è eletto il

Presidente; in caso di non unanimità vale l’indicazione del Presidente dell’Associazione.

Il Collegio si riunisce almeno un volta l’anno su convocazione del Presidente.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di altri organi dell’Associazione.

Il Collegio verifica l’andamento contabile dell’Associazione e la redazione dei bilanci

Associazione per la compilazione del Bilancio consuntivo annuale da sottoporre

all’Assemblea dei Soci.


Art. 15 – Affiliazioni

La Società prevede inoltre una affiliazione da parte di coloro che in possesso di Lauree

diverse da quella in Podologia o in possesso di titoli equiparati, sono comunque interessati

allo studio del piede.

I Membri affiliati sono tenuti ad accettare e rispettare lo Statuto.

I membri affiliati non possono costituire elettorato passivo né attivo per le cariche sociali, e

non hanno diritto di voto nelle decisioni dell’Assemblea Generale.

La richiesta di affiliazione deve essere inoltrata con le stesse modalità dei Soci Ordinari e

soggetta alla approvazione dell’Assemblea Generale.

I Membri affiliati potranno tenere presentazioni nell’ambito dei Congressi patrocinati dalla

Società e fare riunioni previa approvazione del Consiglio Direttivo.


Art. 16 – Regolamenti

L’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, approva ed emana i

Regolamenti, che disciplinano lo svolgimento delle attività dell’Associazione.


Art. 17 – Codice Deontologico

Il Codice Deontologico unito al presente Statuto costituisce parte integrante dello stesso.

L’Associazione produce e cura la divulgazione del Codice Deontologico del Podologo

appartenente alla S.I.Po.

La mancata osservanza delle disposizioni del Codice Deontologico è giudicata dal

Collegio dei Probiviri, i quali dopo aver svolto una accurata indagine e sentito il Socio a

sua discolpa, rimettono il loro parere al Consiglio Direttivo per le decisioni finali.

Secondo la gravità commessa i provvedimenti potranno essere:

– di ammonizione con diffida a non ripetere la mancanza;

– di censura;

– di espulsione e radiazione quando la mancanza sia grave al punto tale da

compromettere la reputazione e la dignità dell’intera categoria professionale.

Il Podologo radiato o espulso dall’Associazione non potrà essere iscritto nuovamente alla

S.I.Po.


Art. 18 – Statuto

Competente per l’interpretazione del presente Statuto è il Consiglio Direttivo.